Lo spostamento di lavoratori dallo Stato di residenza verso lo Stato in cui si svolge l’attività lavorativa è un fenomeno sempre più comune nel mercato del lavoro internazionale.
E’ importante, prima delle opportune considerazioni, determinare la tipologia di lavoratori considerati distaccati i quali possono essere definiti come:
- lavoratori che forniscono una prestazione lavorativa per conto e sotto la direzione di un datore di lavoro con domicilio o sede all’estero, nell’ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione;
- lavoratori che lavorano in una succursale o in un’azienda che fa parte del gruppo societario di un datore di lavoro con domicilio o sede all’estero;
in tali definizioni è bene distinguere questi ultimi dagli espatriati il cui tempo di soggiorno all’estero supera solitamente un anno e le cui mansioni hanno carattere dirigenziale o specialistico.
Detto ciò è possibile individuare due situazioni diverse nelle quali viene attribuita la potestà impositiva allo Stato della fonte:
- nell’ambito di una prestazione di servizi tra un’impresa con sede all’estero e una società presente nello Stato della fonte, il datore di lavoro effettivo dei lavoratori distaccati, durante il periodo di distacco, risulta essere la società “distaccataria”;
- nell’ambito di un progetto infragruppo, tra un’impresa con sede all’estero e una società facente parte del gruppo, presente nello Stato della fonte, la quale sostiene il costo finale delle prestazioni. Il datore di lavoro effettivo dei lavoratori distaccati, durante il periodo di distacco, risulta essere la società “distaccataria” facente parte del gruppo.
Nello scenario descritto il datore di lavoro è responsabilizzato nel contesto normativo, sia nelle vesti di sostituto d’imposta, sia in quelle concernenti le opportune garanzie salariali e in materia di sicurezza sul lavoro. È auspicabile quindi che i datori di lavoro prestino la dovuta attenzione a questi aspetti tramite le scelte più opportune a sostegno del proprio disegno strategico.